Gli impianti e le attrezzature antincendio necessitano di una corretta gestione e manutenzione.
Per gestione si intende l’insieme delle operazioni, a carico del titolare dell’impresa e dei suoi predisposti, atte a garantire nel tempo un sufficiente grado di affidabilità che assicuri la corretta funzionalità in caso d’incendio.
La frequenza degli interventi di manutenzione è stata stabilita dal D.P.R. n°547 del 27 Aprile 1955 (art.34/c) che ha indicato in 6 mesi il tempo massimo di decorrenza tra un intervento e quello successivo.
Il contenuto degli interventi è stabilito in alcuni casi da norme emanate dall’UNI (Ente Italiano Unificazione), in altri casi si fa riferimento alle indicazioni delle case costruttrici ed all’esperienza.
Normativa UNI Antincendio
Con il suddetto Decreto del Presidente della Repubblica del 27 Aprile 1955 n.547, si dispone in tutti gli ambienti di lavoro in cui esistano pericoli specifici d’incendio, l’obbligo di predisporre mezzi di estinzione idonei i quali devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto.
La norma UNI 9994, è senza dubbio la norma tecnica che in modo chiaro definisce tutte le operazioni cui sottoporre gli estintori per avere sicurezza della loro efficienza.
Fasi Della Manutenzione Antincendio
SORVEGLIANZA
Consiste nel verificare che l’estintore sia disponibile, libero da qualsiasi ostacolo e presumibilmente in condizioni di operare. In particolare bisogna accertare che:
CONTROLLO
Consiste nel verificare con frequenza semestrale l’efficienza dell’estintore mediante l’esecuzione delle seguenti fasi:
REVISIONE
Consiste con prefissata frequenza nel verificare e quindi rendere perfettamente efficiente l’estintore mediante l’esecuzione delle seguenti fasi:
Frequenza massima per la revisione: Estintore Polvere 36 mesi, Estintore Acqua o Schiuma 18 mesi, Estintore Anidride Carbonica CO2 mesi 60, Estintore Idrocarburi alogenati 72 mesi.
COLLAUDO
Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare la stabilità del recipiente con le frequenze sotto riportate:
Le fasi di Controllo, Revisione e Collaudo sono di pertinenza di personale esperto.
L’utente è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza degli estintori anche esistendo un servizio di manutenzione periodica affidato a società esterna specializzata, deve pertanto provvedere allo svolgimento costante delle operazioni proprie della fase di Sorveglianza.
L’utente deve inoltre tenere un apposito registro, firmato dai responsabili dove annotare costantemente tutte le operazioni
Messa Al Bando Dell'Halon
Negli ambienti di lavoro, sono molto diffusi gli impianti antincendio sia fissi che mobili che usano l’halon come estinguente. Con il Decreto Ministeriale dell’Ambiente del 26/03/1996, in Italia ne è stato proibito l’utilizzo con decorrenza 1° Gennaio 1999.
In seguito, con il Decreto Ministeriale del 10/03/1999, il termine stabilito dal D.M.26/03/1996 per la dismissione dell’halon in tutti gli apparecchi ed impianti degli usi non considerati critici, è prorogato al 31 Dicembre 2000.
Anche l’Unione Europea, con il nuovo REGOLAMENTO EUROPEO 2037/2000, impone il divieto d’uso di halon recuperati, riciclati o rigenerati in sistemi di protezione antincendio fino al 31/12/2002 e la loro eliminazione entro il 31/12/2003 ad eccezione degli usi critici elencati nell’allegato VII.
E’ importante ricordare che questo termine è valido in tutti quegli stati della U.E. laddove non sussistono provvedimenti per una maggiore protezione assunti ai sensi dell’art.130R 130T del Trattato di Roma (come avvenuto per l’Italia D.M.26/03/1996 D.M.10/03/1999)
In armonia con la normativa italiana, il nuovo regolamento stabilisce la possibilità di utilizzare gli HCFC nel settore antincendio in sostituzione degli halon, a determinate condizioni, utilizzando prodotti vergini, fino al 1° Gennaio 2010 e con prodotti riciclati successivamente.