Amianto Pericolo da Conoscere

L’amianto, chiamato anche asbesto, è un minerale a struttura fibrosa del gruppo dei silicati. Etimologicamente deriva dalla terminologia greca e latina che significa «immacolato, incorruttibile, inestinguibile, pietra che non si consuma». Le sue caratteristiche chimico-fisiche possono subire alterazioni in seguito ad esposizione alle alte temperature e/o agli attacchi di acidi.

Cos’è l’Amianto?

In natura si possono trovare due classi di amianto che a loro volta si suddividono in sei tipologie di amianto  minerale – identificate nei Serpentini (Crisotilo – utilizzato nelle fibre tessili) e negli Anfiboli (Actinolite, Tremolite, Amosite, Crocidolite, Antofillite – maggiore resistenza agli acidi rispetto agli asbesti di serpentino, maggiore durezza e bassa igroscopicità).

Le caratteristiche intrinseche del minerale sono la resistenza al fuoco, all’invecchiamento, alla trazione, alla flessione; possiede altresì capacità fonoassorbenti e termoisolanti.
La sua resistenza alla trazione può essere paragonata a quella dell’acciaio mentre rispetto al calore modifica la sua struttura fibrosa quando supera i circa 600 °C (Crisotilo), i circa 1000 °C (Crocidolite) o oltre (Amosite), perdendo però resistenza alla trazione.

amianto pericolo
Amianto fotografato da vicino

Alla definizione delle caratteristiche concorre anche la sua particolare fibrosità che si può visivamente rappresentare allineando ipoteticamente fianco a fianco in un centimetro: 250 capelli, 500 fibre di lana, 1300 fibre di nylon, 30.000 fibre d’amianto che, scomposte, salgono a 335.000 fibrille di amianto.
Le fibre dell’amianto sono infatti estremamente fini e tendono progressivamente a suddividersi longitudinalmente in parti sempre più sottili denominate fibrille o placchette (in relazione alla tipologia del minerale di amianto), sino a giungere ad una dimensione non più percepibile sensorialmente.
L’amianto di Serpentino si compone di microscopiche fibrille (diametro da 0,02 a 0,04 micron) mentre l’amianto di Anfibolo ha una struttura a placchette (dimensione da 0,1 a 0,2 micron); entrambe hanno rilevante lunghezza (tra i 50 e gli 80 micron) rispetto alla sezione.

Le ripetute sollecitazioni meccaniche e gli agenti atmosferici agevolano lo sfaldamento della matrice d’amianto che determina il rilascio nell’ambiente di fibre e fibrille. I minerali di asbesto di maggiore impiego e di più ampia conoscenza sono il Crisotilo (silicato idrato di magnesio – denominato anche amianto bianco), la Crocidolite (silicato idrato di sodio e ferro – denominato anche amianto blu) e l’Amosite (silicato idrato di magnesio e ferro – denominato anche amianto bruno).

Il basso costo di produzione e di commercializzazione unitamente alle caratteristiche sopra esposte, ne ha permesso e consentito l’utilizzo nella produzione di ben oltre 3000 prodotti appartenenti a settori merceologici molto differenziati. Oltre l’80% dell’amianto prodotto è stato comunque utilizzato direttamente o indirettamente in edilizia ed in termini assoluti le quantità sono principalmente concentrate su manufatti di cemento amianto (in particolare coperture, tubazioni, serbatoi.

L’amianto compatto da nuovo e sino a quando mantiene le caratteristiche di prodotto integro, non rilascia fibre se non è lavorato con utensili meccanici. L’amianto friabile può invece rilasciare fibre in quantità elevata, anche solo per un effetto di danneggiamento provocato con la semplice pressione manuale.

Amianto Normativa

La legge 257 del 27 Marzo 1992 riguardante le «Norme relative alla cessazione dell’amianto» vieta l’estrazione, la produzione e la commercializzazione dell’amianto e dei manufatti o materiali contenenti amianto. Quello esistente e già in uso può essere oggi mantenuto, ma osservando procedure specifiche ed idonee in relazione alla diversa tipologia di prodotto ed allo stato di conservazione del manufatto.

Il Decreto Ministeriale 6 Settembre 1994 indica le modalità di effettuazione degli interventi di bonifica in caso di incapsulamento, confinamento e rimozione mentre il successivo e più recente Decreto Ministeriale 20 Agosto 1999 stabilisce che il ricorso ai rivestimenti incapsulanti per la bonifica di manufatti in cemento amianto deve essere fatto sulla base di criteri e caratteristiche adeguate, come pure la scelta dei dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie deve essere fatta sulla base di oggettive idonee analisi tecniche.

rimozione amianto dal tetto
Tecnico durante la rimozione amianto dal tetto

L’articolo 34 del Decreto Legislativo 277/91 stabilisce che, in caso di bonifica (lavori di demolizione, di rimozione, di trattamenti superficiali o di sovracopertura di materiali appartenenti ad edifici di civile abitazione o industriali o comunque a strutture di qualsiasi genere), il soggetto attuatore deve informare dell’intervento l’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio mediante l’invio di uno specifico piano di lavoro contenente le indicazioni di carattere generale riguardanti i soggetti coinvolti e la localizzazione dell’intervento, i dati relativi all’attività di bonifica, le metodologie operative, le norme di prevenzione che intende attuare, le caratteristiche tecniche degli impianti utilizzati ed attenderne l’approvazione che è previsto sia rilasciata entro 90 giorni dalla presentazione della documentazione; in difetto i lavori possono essere iniziati, ferma restando la responsabilità del datore di lavoro per l’osservanza delle norme in vigore e delle procedure previste.

Per quanto riguarda la protezione dei lavoratori dal rischio amianto il decreto prevede la notifica per le lavorazioni a rischio, la misurazione del rischio, la pianificazione degli interventi di rimozione e demolizione di materiali contenenti amianto, il rispetto di opportune misure igieniche, il controllo sanitario degli esposti e la tenuta di un registro per i medesimi, le misure tecniche ed organizzative da adottare nelle lavorazioni ed ancora i valori limite da rispettare e le misure di emergenza da adottare in caso di superamento.

Il Decreto Legislativo 626 del 19 Settembre 1994, che recepisce otto diverse direttive comunitarie, definisce un nuovo modello di prevenzione che coinvolge i datori di lavoro ed i lavoratori per il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza nei cantieri di lavoro (intendendo come tali ogni ambito lavorativo) con particolare attenzione al controllo dei rischi sia specifici che di ordine generale. In particolare il Decreto indica le misure da adottare per la protezione da agenti cancerogeni, che debbono essere identificati dall’etichettatura che riporta «R45 – può provocare il cancro» o «R49 – può provocare il cancro per inalazione».

In tempi più recenti, nella seduta plenaria del 15 Gennaio 2004, la Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all’impiego dell’amianto – di cui all’articolo 4 comma 1 della citata legge 257/92 – ha approvato i disciplinari tecnici sulle modalità per la classificazione, il trasporto ed il deposito dei rifiuti di amianto, introducendoli nella normativa di riferimento da osservare.

Il disciplinare in questione è stato altresì recepito con Decreto del Ministero dell’Ambiente del 29 Luglio 2004 numero 248 riguardante il regolamento relativo alla determinazione ed alla disciplina delle attività di recupero dei prodotti e dei beni di amianto e contenenti amianto. Nel corso del 2004, completando così tutti gli adempimenti normativi previsti dalla Legge 257/92, ha infine trovato attuazione la norma che prevede l’obbligo di iscrizione delle ditte che effettuano bonifiche da amianto all’Albo Nazionale delle Imprese che fanno la Gestione dei Rifiuti, nella categoria 10. L’iscrizione distingue le ditte inidonee ad interventi di bonifica per materiali in matrice compatta (categoria l0A), ed inidonee ad interventi di bonifica per materiali in matrice sia compatta che friabile (108).

Pericolo e Amianto: La Prevenzione

Il rilascio di fibre nell’ambiente è conseguenza delle azioni di rimozione, di degrado o di danneggiamento dei materiali, del taglio o della foratura di manufatti, indipendentemente dalla tipologia del prodotto. Infatti in tutte le tipologie di impiego, l’amianto è contenuto in matrici a base cementizia, resinoide, gessata o con altri leganti che ne determinano la consistenza. Eventuali rimozioni di materiali contenenti amianto, specie se in matrice friabile, indipendentemente dal loro eventuale aspetto esteriore anche consistente, debbono essere eseguite solamente da personale specializzato ed appositamente preparato. La preparazione professionale degli operatori deve essere assicurata attraverso una adeguata formazione professionale impartita nel rispetto dei vincoli di legge.

amianto eternit
La pericolosità dell’eternit

Eventuali rimozioni di materiali contenenti amianto in matrice compatta possono essere anche fatti dal singolo Proprietario (limitatamente alle tipologie di intervento gestibili singolarmente) purché vengano osservate le indicazioni tecniche, le procedure e gli obblighi normativi previsti dalle disposizioni vigenti (si richiama la pubblicazione «Indicazioni tecniche di intervento su materiali contenenti amianto in forma compatta – Procedure per la rimozione e l’incapsulamento di materiali con amianto in matrice compatta» predisposta con il concorso del Gruppo di Lavoro amianto della Regione Liguria).

Non sempre comunque la rimozione è la scelta migliore o quantomeno la più idonea o quella necessaria. I Decreti Ministeriali del Settembre 1994 prima in modo più grezzo e dell’Agosto 1999 successivamente in modo più puntuale ed articolato, distinguono fra i materiali per i quali è opportuna la rimozione e quelli che possono essere mantenuti al loro posto, sia senza intervento alcuno, sia dopo opportuni ed adeguati interventi di ripristino e di trattamento superficiale. In ognuno dei casi nei quali si interviene occorre comunque porre attenzione agli aspetti di prevenzione ambientale e personale. In ordine alla prevenzione ambientale è necessario ad esempio provvedere a rimuovere i materiali coibenti in ambienti protetti, pulire accuratamente le coibentazioni danneggiate, bonificare le coibentazioni in amianto e/o altri materiali amiantosi (solo quando si rende necessaria la scoibentazione), identificare con cartelli le zone a rischio, isolare l’area di lavoro ed evitare di pulire le pavimentazioni o le zone interessate con scope o aria compressa.

In ordine alla prevenzione personale occorre che gli operatori delle Ditte che operano in presenza di amianto adottino le misure preventive quali l’uso di idoneo vestiario monouso e di respiratori approvati per l’amianto, evitino di fumare, mangiare e bere durante i lavori che espongono a polveri contenenti amianto e provvedano ad una accurata pulizia personale dopo le lavorazioni, evitando di contaminare il vestiario con quello utilizzato per la rimozione dell’amianto. Inoltre occorre che i lavoratori tuttora esposti, trattandosi di persone a rischio anche se solamente potenziale, si sottopongano ad accertamenti sanitari periodici.

L’Invecchiamento dei Leganti

L’invecchiamento dei leganti, il danneggiamento accidentale o conseguente ad interventi di manutenzione, le infiltrazioni d’acqua, gli effetti eolici, producono la progressiva disgregazione dei materiali contenenti amianto che ha come effetto il possibile rilascio di fibre d’amianto nell’aria e la conseguente contaminazione ambientale. Per effetto delle loro ridottissime dimensioni le fibre (la fibra d’amianto regolamentata ha lunghezza maggiore di 5 micron, larghezza o diametro inferiore a 3 micron, il rapporto tra lunghezza e larghezza o diametro è maggiore di 3 ad 1- 1 micron corrisponde ad 1/1000 di millimetro), la cui lunghezza peraltro può raggiungere anche alcuni centimetri, si presentano leggere ed aerodinamiche e potendosi disperdere agevolmente nell’atmosfera restano a lungo sospese nell’aria per la bassissima velocità di sedimentazione che ne favorisce la diffusione nell’ambiente (l’aria, il vento, il traffico veicolare, la movimentazione della terra, ecc., concorrono a trasferirle anche in luoghi lontani dalla sorgente di emissione).

La notevole resistenza agli agenti fisico-chimici ambientali che possiedono le fibre d’amianto, anche se in misura differenziata a seconda della matrice, permette alle medesime di restare a lungo in condizioni pressoché inalterate e ne favorisce la permanenza nell’ambiente con la sola possibile variabile di una semplice loro ridistribuzione. L’inalterabilità e la volatilità concorrono a far superare alle fibre d’amianto le normali difese dell’organismo umano con effetti, in ragione di una eventuale prolungata esposizione, che possono essere nocivi, causando l’insorgere di malattie – che a loro volta possono essere anche mortali – dopo un periodo di latenza anche molto lungo (sino a 25 – 30 anni).

L’inalazione di fibre d’amianto può dare origine a quadri clinici di natura patologica del polmone (asbestosi) e della pleura (placche, ispessimenti diffusi, versamenti recidivanti) ed a malattie neoplastiche del polmone (carcinoma), della pleura – ed anche del peritoneo – (mesotelioma), della laringe (carcinoma). La malattia maggiormente diffusa è la «asbestosi» (termine introdotto nel 1927 dopo studi già avviati nel 1899 da medici inglesi) che identifica una fibrosa polmonare che determina nei soggetti colpiti una reazione cronica infiammatoria del polmone. Le probabilità di contrarre l’asbestosi sono direttamente proporzionali alle quantità di amianto respirato. Per diagnosticare l’asbestosi, conoscendo la storia lavorativa della persona, è necessario effettuare una radiografia del torace mentre per quantificare il danno al polmone si ricorre alla spirometria.

Agli inizi degli anni sessanta viene riconosciuta scientificamente una connessione causale tra particolari forme di tumore polmonare e l’estrazione d’amianto; tra queste il «mesotelioma» con manifestazioni pleuriche che viene associato all’esposizione da amianto non solamente di tipo professionale ma anche indiretta o paraoccupazionale. L’azione cancerogena delle fibre di amianto può essere conseguenza anche di una esposizione limitata.

Attualmente le persone maggiormente a rischio possono essere considerate gli addetti alle opere di bonifica dall’amianto i quali, peraltro, svolgendo la loro attività nel rispetto dell’uso dei dispositivi di protezione individuale e di cantiere, vengono correttamente ed adeguatamente tutelati. La percentuale di rischio di questi, come del resto di tutti gli interessati, si incrementa se sono fumatori. Le persone esposte ad amianto devono essere sottoposte a visita medica ed a radiografia toracica per l’accertamento di eventuali sofferenze che potrebbero peggiorare con l’esposizione ad amianto; tali accertamenti devono essere ripetuti annualmente al fine di accertare precocemente l’insorgenza di malattie, con possibilità di sostituire la radiografia al torace con prove di funzionalità respiratoria, valutazione della presenza di crepiti ispiratori alle basi polmonari e ricerca di corpuscoli di amianto nell’escreato. Coloro che hanno cessato l’esposizione ad amianto devono proseguire nel tempo i controlli sanitari. Fondamentale, in presenza di amianto, è la prevenzione che deve tradursi nella limitazione dell’esposizione e dei rischi aggiuntivi (fumo di sigaretta).

Al rilascio di fibre volatili d’amianto nell’ambiente, oltre ai materiali friabili che possono sbriciolarsi con maggiore facilità e rilasciare più agevolmente il contenuto di fibre (o fibrille o placchette) d’amianto, possono anche concorrere i materiali o i manufatti contenenti amianto realizzati con matrici definite compatte, installati in edifici prefabbricati ed in muratura in genere (coperture – lastre, pannelli, tegole, – tubazioni – di scarico fumi vapori e liquami -, serbatoi contenitori di liquidi, pavimenti in vinilamianto – da non generalizzare con la terminologia linoleum che identifica anche un prodotto realizzato dopo il 1973 biodegradabile al 97% ed ecologico – pareti divisorie, controsoffittature, pareti o strutture metalliche rivestite per protezioni fonoassorbenti o termoisolanti, ecc.), in edifici con intonaci contenenti amianto applicato a spruzzo o a cazzuola, in impianti civili ed industriali con tubazioni per liquidi e fluidi, caldaie e serbatoi rivestiti, per guarnizioni di tenuta di porte tagliafuoco, in stabilimenti per la produzione di amianto-cemento dismessi, in treni e mezzi di trasporto marittimo, in tessuti antifiamma.

Altre forme di impiego dell’amianto – che si sono rivelate fonte di inquinamento e dispersione di fibre nell’ambiente – hanno riguardato l’impasto con resine sintetiche per ottenere i ferodi usati per frizioni e freni, le corde, i nastri, le guaine, le funi utilizzate per fasciare le tubazioni calde e rivestire cavi elettrici vicini a fonti di calore. Concorrono altresì alla dispersione di fibre la carta ed i cartoni, i filtri, le barriere antifiamma ed i rivestimenti protettivi da fonti di calore che, se usurati, rilasciano facilmente le fibre d’amianto; le coppelle ed i pannelli di fibre grezze compresse. Infine un ulteriore apporto può essere rappresentato dalla presenza del minerale lavorato e mescolato con leganti in alcuni elettrodomestici, all’interno degli asciugacapelli, in forni e stufe, prese e guanti da forno, in teli da stiro.

L’elencazione di cui sopra, pur nella sua specificità, non è peraltro da considerare di per sè esaustiva, esistendo ulteriori possibili situazioni anche particolari nelle quali si possono riscontrare presenze anche significative di minerali d’amianto.
Volendo riassumere quali sono stati i principali impieghi dell’amianto in base alla tipologia possono essere individuati, quali esemplificazioni maggiormente significative, i seguenti:

  • Amianto greggio – isolante termico e acustico, carica inerte in pitture e materie plastiche, cemento-amianto, guarnizioni, frizioni, freni, ecc.
  • Filati di Amianto – tessuti, guarnizioni, filtri, rivestimenti, indumenti, ecc.
  • Cartoni in Amianto – rivestimenti in lavorazioni edili, porte e pareti antifiamma, coibentazioni di generatori di calore, ecc. Analogamente, riassumendo gli ambiti di utilizzo, possono essere elencati i seguenti:
  • Edifici civili ed industriali – applicazione su strutture metalliche prefabbricate; pareti e soffitti (amianto floccato fonoassorbente); tetti (cemento amianto); altri impieghi (canne fumarie, pluviali, porte tagliafuoco, condotte aerazione, cartoni, ecc.)
  • Impianti tecnologici – coppelle per tubazioni, serbatoi, caldaie confinate con garze, nastri o guaine, corde e trecce; guarnizioni di flange, valvole e sportelli; impianti protetti con pannelli (cartoni con leganti organici ed inorganici)
  • Rotabili – mezzi di trazione elettrica o diesel, elettromotrici, carrozze passeggeri e letto, trasporto merci deperibili (frigo).Premesso quanto sopra esposto è comunque giusto e doveroso richiamare l’attenzione sul concetto, se ancora ce ne fosse la necessità, della differenza che esiste tra la presenza di manufatti contenenti amianto e gli effetti sanitari provocati dall’amianto.

    Verificare la Presenza di Amianto

    Perplessità più o meno fondata circa la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio od in un impianto, comporta un opportuno quanto necessario accertamento per sciogliere il dubbio, in particolare se si è in presenza di situazioni che evidenziano un eventuale possibile rilascio dì fibre per il cattivo stato di conservazione del prodotto installato. L’accertamento della presenza e la conseguenze verifica dell’esistente deve seguire una procedura semplice ma efficace che consta dell’ispezione degli edifici, dei locali e degli impianti, l’eventuale prelievo e le conseguenti analisi dei materiali che si ritiene debbano essere sottoposti ad accertamento, la valutazione della possibilità di rilascio di fibre da parte dei manufatti in osservazione, la valutazione del contesto urbanistico e strutturale.

    La verifica – che è bene sia documentata con una attestazione scritta – può essere inizialmente fatta ricercando la documentazione tecnica disponibile riguardante la struttura o l’impianto, ricorrendo alla memoria «storica» dei residenti o di chi ha operato in quel luogo, interpellando il costruttore per accertare l’epoca della realizzazione o delle eventuali ristrutturazioni o rifacimenti, svolgendo un sopralluogo con conseguente verbalizzazione da parte di personale tecnico esperto (di manutenzione o di conduzione impianto) che attesti o accerti l’eventuale presenza (con apposizione di avvisi ed avvertenze nei posti nei quali viene rilevata) o assenza di prodotti contenenti amianto; nei casi dubbi o di particolare preoccupazione bene è approfondire la conoscenza facendo effettuare una analisi strumentale.

    L’analisi strumentale deve essere fatta su significativi campioni di materiale per il cui prelievo è necessario osservare una procedura ben definita, che prevede l’applicazione di impregnante nella zona interessata dopo aver indossato apposita tuta e guanti monouso nonché maschera facciale filtrante o con filtro classe P3 ed il prelevamento con attrezzi manuali (pinze, forbici, ecc.) in aree già degradate (per quanto possibile) di un adeguato campione di materiale (5 cmq. 10 grammi); il campione, con le indicazioni delle caratteristiche del prelievo, deve essere inserito in una busta di plastica sigillabile ed inviato al laboratorio di analisi; a prelievo effettuato vengono adeguatamente sigillate le parti esposte.

    La presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non determina automaticamente un pericolo per la salute degli occupanti o di coloro che frequentano lo stabile, il capannone, i locali, purché essi siano in uno stato di conservazione buono oppure risultino adeguatamente protetti, incapsulati o confinati.
    Detta presenza comporta però per il Proprietario, l’Amministratore o il Rappresentante Legale – ai sensi e per gli effetti del DM 6 Settembre 1994 – la designazione della figura del «responsabile del problema amianto» che, a sua volta, dovrà:

  • controllare periodicamente lo stato di conservazione dei materiali installati (con comunicazione di avvenuto accertamento all’ente preposto fatta almeno una volta all’anno per i materiali friabili ed almeno una volta ogni tre anni per i materiali compatti), al fine di valutare il rischio connesso al rilascio di fibre e coordinare gli eventuali programmi di controllo e manutenzione sino a giungere agli interventi di bonifica;
  • tenere una documentazione relativa all’ubicazione dei manufatti, con particolare riferimento alle installazioni che necessitano di frequenti interventi di manutenzione;
  • predisporre le procedure di sicurezza per gli interventi di manutenzione e di pulizia ed informare gli occupanti dell’edificio sui rischi di quella presenza e sui comportamenti da adottare. L’accertamento della presenza – sulla base degli orientamenti che hanno informato il piano regionale di protezione dall’amianto e che hanno determinato i contenuti della fase di censimento della presenza di materiale friabile o compatto conclusa a Dicembre 1998 – ha riguardato le zone di interesse collettivo (pubbliche, private aperte al pubblico, condominiali, ecc.) e quelle private che possono avere effetti sull’ambiente esterno; sono state invece escluse dalla rilevazione le presenze di materiali interne alle unità di uso privato. Il censimento regionale di fatto non si è mai comunque interrotto avendo la Regione dato facoltà ai ritardatari, o a coloro che hanno inteso regolarizzare la loro posizione successivamente, o ancora nei confronti di coloro che hanno individuato la presenza di manufatti contenenti amianto solo successivamente a seguito di accertamenti più approfonditi o individuazioni causate da interventi di manutenzione, di segnalare comunque la presenza senza incorrere nell’applicazione di sanzioni ma a fronte solamente dell’applicazione di una penalità. Obiettivo della Regione infatti non è quello di punire bensì di conoscere per meglio concorrere a governare la presenza.

Con il D.Lgs n.257 del 25/07/06 è stata data attuazione alla direttiva CE 2003/ 18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro, con particolare considerazione alle ipotesi di manutenzione e di rimozione e a quelle di smaltimento e trattamento con bonifica delle aree interessate.
Si tratta di una previsione normativa che amplia il contenuto del D.Lgs 626/94 e pone nuovi obblighi a carico del datore di lavoro. Fermo il principio che vuole tali interventi esclusivamente ad opera delle imprese in linea con i requisiti di legge (art.30 co.4 D.Lgs 22/97), la struttura del decreto prevede gli adempimenti strettamente correlati alle diverse fasi del procedere della organizzazione dei lavori.

Gli Obblighi del Datore di Lavoro

Il datore di lavoro dovrà preoccuparsi della valutazione del rischio, cominciando dalla individuazione della presenza di amianto e prendendo in considerazione le situazioni di dubbio sulla sua presenza negli stessi termini per i quali vi è certezza. Dovrà ipotizzare la natura e il grado dell’esposizione a rischio e prevedere misure preventive, protettive e igieniche, con riguardo alla polvere proveniente dall’amianto e con attenzione ai lavoratori ed all’ambiente esterno, al fine di evitare dispersioni fuori dai luoghi di lavoro.

Alle prescritte misure il datore di lavoro dovrà far seguire dei controlli attraverso la periodica misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro. Il valore limite sarà pari a 0,1 fibre per centimetro cubo, da valutarsi con campionamenti effettuati con consultazione dei lavoratori e con periodo di riferimento di otto ore, tramite misurazioni o calcoli con media ponderata.

Per le ipotesi di superamento del valore limite, le misure da adottare dovranno prevedere il coinvolgimento dei lavoratori o dei loro rappresentanti.

Il Piano di Lavoro

C’è poi l’obbligo di predisporre – prima dell’inizio dell’intervento dei lavori di demolizione o rimozione dell’amianto – un piano di lavoro da inviare agli organi di vigilanza e da mettere a disposizione dei lavoratori. In tale piano il datore di lavoro dovrà prevedere le misure necessarie a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell’ambiente esterno, documentandole attraverso la raccolta e la dichiarazione di informazioni su quanto costituirà oggetto del suo intervento, con riguardo a: natura e durata dei lavori, luogo e tecniche adottate per la rimozione dell’amianto; caratteristiche delle attrezzature e dei dispositivi per l’attuazione delle misure a protezione dei terzi e dell’ambiente, per le attività di raccolta e smaltimento.

Per il caso di superamento dei valori limite occorrerà anche predisporre le ulteriori misure previste dallo stesso decreto (art. 59 undecies). Il piano dovrà anche contenere informazioni sui dispositivi di protezione individuale e sulla verifica dell’assenza di rischi da esposizione durante tutta la fase di lavoro. Il piano è, però, cosa diversa dalla notifica da trasmettere all’organo di vigilanza competente per territorio. In tale caso si tratta di un documento contenente la descrizione, oltre che dell’ubicazione del cantiere e del periodo di lavori previsto, anche dei tipi e quantitativi di amianto; delle attività e dei procedimenti applicati; del numero di lavoratori interessati e delle misure adottate per limitare l’esposizione dei lavoratori. Relativamente a questo adempimento, le variazioni delle condizioni di lavoro tali da comportare un aumento significativo dell’esposizione determineranno l’obbligo di una nuova notifica.

Quanto al resto degli obblighi previsti per il datore di lavoro, merita particolare attenzione il nuovo art. 59 septies, dalla cui formulazione sembra trarsi al suo interno il contenuto minimo per ritenere – quasi in termini di presunzione di legge – ed individuare le misure idonee per ridurre al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore di limite i rischi da esposizione. Si tratta di una serie di misure che vanno dai lavoratori, ai materiali ed ai processi di lavorazione; dalla pulizia dei locali e delle attrezzature allo smaltimento dei materiali contaminati. Smaltimento che distingue tra lo stoccaggio ed il trasporto da effettuarsi in “appositi imballaggi chiusi” e raccolta e rimozione dei rifiuti, sugli imballaggi dei quali dovrà anche essere “apposta un’etichettatura indicante che contengono amianto“.

Infine, il decreto tratta anche alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti all’amianto prima che vengano adibiti alle mansioni, periodicamente una volta ogni tre anni ed al termine dell’attività di esposizione all’amianto. Sul punto, però, un ruolo determinante è chiamato a svolgerlo, ovviamente, il medico competente, per cui si rimanda ad altra sede, più di competenza di tale figura professionale, ogni considerazione al riguardo.

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