Normativa Manutenzioni Impianti Antincendio

Indice: Normativa Manutenzioni Impianti Antincendio

Gli impianti e le attrezzature antincendio necessitano di una corretta gestione e manutenzione.
Per gestione si intende l’insieme delle operazioni, a carico del titolare dell’impresa e dei suoi predisposti, atte a garantire nel tempo un sufficiente grado di affidabilità che assicuri la corretta funzionalità in caso d’incendio.

La frequenza degli interventi di manutenzione è stata stabilita dal D.P.R. n°547 del 27 Aprile 1955 (art.34/c) che ha indicato in 6 mesi il tempo massimo di decorrenza tra un intervento e quello successivo.
Il contenuto degli interventi è stabilito in alcuni casi da norme emanate dall’UNI (Ente Italiano Unificazione), in altri casi si fa riferimento alle indicazioni delle case costruttrici ed all’esperienza.

Normativa UNI Antincendio

Con il suddetto Decreto del Presidente della Repubblica del 27 Aprile 1955 n.547, si dispone in tutti gli ambienti di lavoro in cui esistano pericoli specifici d’incendio, l’obbligo di predisporre mezzi di estinzione idonei i quali devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto.

La norma UNI 9994, è senza dubbio la norma tecnica che in modo chiaro definisce tutte le operazioni cui sottoporre gli estintori per avere sicurezza della loro efficienza.

Normativa UNI

Fasi Della Manutenzione Antincendio

SORVEGLIANZA

Consiste nel verificare che l’estintore sia disponibile, libero da qualsiasi ostacolo e presumibilmente in condizioni di operare. In particolare bisogna accertare che:

  • L’estintore sia presente e segnalato da apposito cartello
  • L’estintore sia chiaramente visibile ed utilizzabile immediatamente con l’accesso allo stesso libero da ostacoli
  • L’estintore non sia stato manomesso specie il dispositivo di sicurezza
  • L’esisitenza di una etichetta leggibile ed integra
  • La presenza e la corretta compilazione del cartellino di manutenzione
  • La regolarità di segnalazione del manometro di pressione ove presente
  • La mancanza visibile di anomalie quali corrosioni, perdite, ugelli ostruiti, crinature di flessibili

  • CONTROLLO

    Consiste nel verificare con frequenza semestrale l’efficienza dell’estintore mediante l’esecuzione delle seguenti fasi:

  • Tutte le fasi della sorveglianza
  • Controllo dell’integrità della carica mediante pesata o misura della pressione interna con indicatore di pressione/manometro indipendente
  • Controllo generale su parti rilevanti dell’estintore

  • REVISIONE

    Consiste con prefissata frequenza nel verificare e quindi rendere perfettamente efficiente l’estintore mediante l’esecuzione delle seguenti fasi:

  • Tutte le fasi della Sorveglianza e del Controllo
  • Verifica della conformità al prototipo omologato per quanto attiene alle iscrizioni e all’idoneità degli eventuali ricambi
  • Sostituzione dell’agente estinguente
  • Esame interno dell’apparecchio
  • Esame e controllo funzionale di tutte le sue parti
  • Controllo di tutte le sezioni di passaggio del gas ausiliario e dell’agente estinguente
  • Controllo dell’assale e delle ruote per gli estintori carrellati
  • Taratura e/o sostituzione dei dispositivi di sicurezza
  • Eventuale ripristino delle protezioni superficiali
  • Montaggio dell’estintore in perfetto stato di efficienza

    Frequenza massima per la revisione: Estintore Polvere 36 mesi, Estintore Acqua o Schiuma 18 mesi, Estintore Anidride Carbonica CO2 mesi 60, Estintore Idrocarburi alogenati 72 mesi.

  • COLLAUDO

    Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare la stabilità del recipiente con le frequenze sotto riportate:

  • Serbatoio estintore: Prova idrostatica a 3.5 Mpa per 1 minuto ogni 6 anni
  • Bombole co2/azoto < lt.5: Prova idrostatica a 25 Mpa per 1 minuto ogni 6 anni
  • Bombole CO2 – Azoto > lt.5: Ricollaudo I.S.P.E.S.L. ogni 5 anni
  • Serbatoio collaudato I.S.P.E.S.L (a CO2 o diametro >60cm): Ricollaudo I.S.P.E.S.L. ogni 5 anni

  • Le fasi di Controllo, Revisione e Collaudo sono di pertinenza di personale esperto.

    L’utente è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza degli estintori anche esistendo un servizio di manutenzione periodica affidato a società esterna specializzata, deve pertanto provvedere allo svolgimento costante delle operazioni proprie della fase di Sorveglianza.

    L’utente deve inoltre tenere un apposito registro, firmato dai responsabili dove annotare costantemente tutte le operazioni

    Messa Al Bando Dell'Halon

    Negli ambienti di lavoro, sono molto diffusi gli impianti antincendio sia fissi che mobili che usano l’halon come estinguente. Con il Decreto Ministeriale dell’Ambiente del 26/03/1996, in Italia ne è stato proibito l’utilizzo con decorrenza 1° Gennaio 1999.

    immagine estintore
    Estintore classico

    In seguito, con il Decreto Ministeriale del 10/03/1999, il termine stabilito dal D.M.26/03/1996 per la dismissione dell’halon in tutti gli apparecchi ed impianti degli usi non considerati critici, è prorogato al 31 Dicembre 2000.

    Anche l’Unione Europea, con il nuovo REGOLAMENTO EUROPEO 2037/2000, impone il divieto d’uso di halon recuperati, riciclati o rigenerati in sistemi di protezione antincendio fino al 31/12/2002 e la loro eliminazione entro il 31/12/2003 ad eccezione degli usi critici elencati nell’allegato VII.

    E’ importante ricordare che questo termine è valido in tutti quegli stati della U.E. laddove non sussistono provvedimenti per una maggiore protezione assunti ai sensi dell’art.130R 130T del Trattato di Roma (come avvenuto per l’Italia D.M.26/03/1996 D.M.10/03/1999)

    In armonia con la normativa italiana, il nuovo regolamento stabilisce la possibilità di utilizzare gli HCFC nel settore antincendio in sostituzione degli halon, a determinate condizioni, utilizzando prodotti vergini, fino al 1° Gennaio 2010 e con prodotti riciclati successivamente.