Legge Igiene 626 – Problema dei Volatili

Legge Igiene e Sicurezza sul Lavoro:

Come Proteggersi dai Volatili

Articolo 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività […].

Articolo 35 La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. […].
Codice Civile – Tutela delle condizioni di lavoro

Articolo 2087 L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Codice Penale – Lesioni personali colpose

Articolo 590 Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione […]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa […] con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
Norme generali per l’ igiene del lavoro. D.P.R. nº303 del 19/3/1956

Art. 4. – Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti. I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti che esercitano, dirigono o sovraintendono alle attività […], devono, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze: a) attuare le misure di igiene previste nel presente decreto; b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti; c) fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione; d) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di igiene ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione .
Tutela della sicurezza, della salute e dell’igiene dei lavoratori nel luogo di lavoro.
D. Lgs. del Governo 626/94 (integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 242/96) Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

TITOLO I – Legge Igiene 626 Disposizioni Generali

legge igiene 626
La legge igiene 626 che regola la tutela della salute

Art. 1 comma 1 – Campo di applicazione. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici.

Art. 1 comma 4-bis. Il datore di lavoro che esercita le attività […] i dirigenti e i preposti che dirigono o sovraintendono le stesse attività, sono tenuti all’osservanza delle disposizioni del presente decreto.

Art. 3 comma 1 – Misure generali di tutela. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono: a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza; b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo; c) riduzione dei rischi alla fonte; d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro; e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; […] n) misure igieniche; […] r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;

Art. 4 comma 1 – Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto. “Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell’attività dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, valuta […] tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori […]”;

Art. 4 comma 5 Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ed in particolare: […]; b) le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;

aggiorna

Art. 9 comma 1 – Compiti del servizio di prevenzione e protezione. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; […]

Art. 9 comma 4 Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

TITOLO II – Luoghi di Lavoro

Art. 31 comma 1 – Requisiti di sicurezza e salute. […] i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguati alle prescrizioni di sicurezza e salute di cui al presente titolo […].

Art. 32 comma 1 – Obblighi del datore di lavoro. Il datore di lavoro provvede affinché: […] c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;

TITOLO VIII – PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI Attuazione della direttiva europea 90/679/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro.

Art. 73 comma 1 – Campo di applicazione. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.

Art. 74 comma 1 – Definizioni.
Ai sensi del presente titolo si intende per: a) agente biologico: qualsiasi microorganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni; b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico.

Art. 75 comma 1 – Classificazione degli agenti biologici. b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche; c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche; […]. d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

Art. 78 comma 1 – Valutazione del rischio. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all’art. 4, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare: a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall’allegato XI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all’art. 75, commi 1 e 2; b) dell’informazione sulle malattie che possono essere contratte; c) dei potenziali effetti allergici e tossici; […].

Art. 78 comma 2
Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.

Art. 79 comma 1 – Misure tecniche, organizzative, procedurali. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all’art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.

Art. 84 comma 1 – Misure di emergenza. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell’ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l’obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.

ALLEGATO XI – ELENCO DEGLI AGENTI BIOLOGICI CLASSIFICATI. Aggiornato alla Direttiva CEE 95/30 del 30-06-1995.

Malattie Trasmesse dai Volatili

Il Problema dei Volatili

Il problema dei volatili è senz’altro più che mai sentito in questi primi anni del 21’ secolo. Malattie come l’aviaria hanno solo scalfito come informazione data alla gente quelli che sono i veri problemi inerenti alle trasmissioni d’infezioni e malattie trasmesse mediante i volatili, siano essi piccioni, colombi o quant’altro.

problema dei volatili
Il problema dei volatili è reale: come affrontarlo?

Ecco le affezioni di maggior rischio trasmissibili dai colombi all’uomo e i virus, batteri, parassiti, gli agenti che causano il contagio. Presentiamo la classificazione degli agenti biologici ripartiti a seconda del grado di infezione in base all’art. 75 ed elencati nell’allegato XI del D. Lgs. 626/94.

Istoplasmosi: è provocata da funghi microscopici che attaccano l’apparato respiratorio causando polmoniti. In alcuni casi può anche colpire il sistema nervoso centrale causando anche paresi o causare di rado casi fulminanti mortali. Questi funghi si trovano soprattutto negli escrementi secchi. (All. XI – FUNGHI – Histoplasma capsulatum – Classificazione 3)

Candidiasi: il responsabile è un fungo, la candida, che provoca infezioni intestinali e irritazioni ai genitali femminili. La candida può essere presente sulle piume dei piccioni e il contagio può avvenire toccando l’animale. (All. XI – FUNGHI – Candida albicans – Classificazione 2)

Criptococcosi: provoca polmoniti e disturbi al sistema nervoso. Il fungo responsabile prolifera negli escrementi e anche in questo caso si trasmette toccando le feci e portando le mani alla bocca. (All. XI – FUNGHI – Cryptococcus neoformans – Classificazione 2)

Encefalite di Saint Louis: si tratta di una infiammazione al cervello e può essere molto pericolosa. Il contagio avviene dal contatto diretto con un animale infetto. (All. XI – VIRUS – Encefalite di St. Louis – Classificazione 3)

Salmonellosi: si tratta di una infezione intestinale con diarrea, nausea, vomito e, a volte febbre. Le salmonelle si riproducono nelle feci e si trasmettono per contatto. Sembra che almeno il 50% dei piccioni del centro nord sia infettato da salmonella. (All. XI – BATTERI – Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium – Classificazione 2)

Tubercolosi: i colombi possono contrarre una forma di tubercolosi sostenuta dal mycobacterium avium che colpisce però solo in maniera sporadica, dando forme molto meno gravi di quelle provocate da Myc. Tubercolosis, specificamente patogeno per l’uomo. (All. XI – BATTERI – Mycobacterium avium – Classificazione 2) (All. XI – BATTERI – Mycobacterium tuberculosis – Classificazione 3)

Toxoplasmosi: i piccioni possono essere vettori di tale zoonosi specie nelle grosse metropoli, dove viene predato da gatti randagi e viventi in colonie radicate sul territorio ove la diffusione della patologia può assumere dimensioni allarmanti. (All. XI – PARASSITI – Toxoplasma gondii – Classificazione 2)

Ascaridiosi: attraverso le feci il piccione può eliminare uova di ascaridi che possono infettare il mantello di cani e di gatti. (All. XI – PARASSITI – Ascaris lumbricoides – Classificazione 2)

Psittacosi: è causata da un virus che può dare sintomi simili a quelli dell’influenza, ma con rischio di polmonite. Il contagio avviene anche in questo caso dal contatto con gli escrementi o respirando pulviscolo contenente escrementi polverizzati. (All. XI – BATTERI – Clamydia psittaci (ceppi non aviari) – Classificazione 2) (All. XI – BATTERI – Clamydia psittaci (ceppi aviari) – Classificazione 3) Inoltre i colombi sono portatori di

ectoparassiti, i più pericolosi dei quali sono: Le

Zecche o Argasidi (argas reflexus) che possono veicolare all’uomo il batterio patogeno del genere Borelia –

Borrelliosi – od addirittura mortale nei confronti dell’uomo (morbo di Lyme), responsabile di contagi con diffusione epidemica. La zecca del piccione trasmette anche il batterio

Coxiella bumetii con manifestazione di febbre e sintomi influenzali. (All. XI – BATTERI – Borrellia burgdorferi – Classificazione 2) (All. XI – PARASSITI – Coxiella bumetii – Classificazione 3) La puntura della zecca provoca inoltre eritemi e reazioni allergiche, fino allo shock anafilattico, con rarissimi casi a decorso letale.

Altri parassiti esterni :

Acari che nidificano tra le penne dei piccioni;

Pulci di cui i nidi di piccioni sono spesso infestati.

Non è quindi assolutamente un problema da trascurare. Anche perché alcune zone d’Italia, vedi ad esempio Roma, Firenze, Milano, Bologna, Torino, Siena, Verona, Assisi per citarne solo alcune, sono vittime di invasioni di piccioni, rondini, colombi, passeri, gabbiani ecc…

Ciò non solo deturpa beni architettonici d’inestimabile valore presi letteralmente d’assalto da fiumane di storni di volatili, rende la vita difficile ai turisti che si avventurano nelle visite degli stessi ricevendo così un suggestivo benvenuto sui capi d’abbigliamento o sulle proprie teste, ma come abbiamo già accennato sono un ricettacolo di sporcizia e un eccellente trasmettitore d’infezioni.

Possono essere quindi una vera e propria minaccia per la salute a cui prestare la debita attenzione.

Perché si Parla di Allontanare i Volatili?

Naturalmente non si deve mai parlare di disinfestazione volatili o lotta contro i volatili come se fosse una missione di sterminio o eliminazione di uccelli. Ciò non deve essere minimamente auspicato da nessuno, sia se parliamo di organizzazioni per la tutela della salute delle persone, sia che parliamo di aziende specializzate in lavori atti a proteggere strutture o aree commerciali dall’infausta quanto colorita visita di cortesia dei volatili.

Quali che siano i metodi quindi per scoraggiare o diminuire la presenza dei volatili, piccioni, colombi o altri stormi, devono sì risolvere un problema, ma devono anche tutelare questi volatili e lasciare inalterati i normali cicli biologici del nostro stesso ecosistema.

  • QUESTO SISTEMA DANNEGGIA I VOLATILI?

Si tratta di un sistema ad induzione elettrostatica che, tramite una centralina, genera un campo elettrostatico ad alta impedenza, assolutamente innocuo, che infastidisce i volatili. Tutto questo per impedirgli la posa e, di conseguenza, la deiezione e la nidificazione senza arrecargli danno alcuno.

  • QUESTO SISTEMA RISOLVE DEFINITIVAMENTE IL PROBLEMA?

Possiamo rispondere positivamente, in quanto gli impianti sono esenti da manutenzioni e durano nel tempo e soprattutto i volatili non hanno dimostrato di adattarsi a tali sistemi. Avvaletevi anche voi dei sistemi integrati per l’allontanamento dei volatili.

Una volta che il nostro lavorò sarà terminato, il problema dei volatili sarà per voi un disturbo del passato.

Legge Igiene 626: Sistemi Integrati Contro i Volatili

Garantiti dalle nostre tecnologie avanzate

  • nel pieno rispetto delle architetture e della loro conservazione
  • nel pieno rispetto della natura e dell’ambiente
  • nel pieno rispetto delle disposizioni e delle normative di legge vigenti
piccioni e malattie

logo Ecologica Srl

Pensa differente, Pensa ECOLOGICA
Dal 1997 offriamo i nostri servizi con orgoglio in tutta Italia.

pensa ecologico



Telefono: 800 68 50 65
Email: [email protected]

Contattaci per richiedere informazioni dettagliate!

Riceverai un preventivo personalizzato per te.

Legge Igiene 626 – Problema dei Volatili

Richiedi Informazioni per Legge Igiene 626 – Problema dei Volatili

Argomenti Correlati a Legge Igiene 626 – Problema dei Volatili

La sicurezza alimentare
Sicurezza Alimentare

In questi anni abbiamo assistito a una progressiva maturazione dei settori industriali nella direzione di una maggiore attenzione non solamente